Art. 30

Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione

In vigore dal 13 mar 2017
Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione 1.   Se il sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro è stato concesso per operazioni identiche alle azioni che sarebbero potenzialmente ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale Stato membro provvede affinché il beneficiario possa ricevere sostegno per una data azione a titolo di un solo regime. Se include tali operazioni nel proprio programma o nei propri programmi di sviluppo rurale, lo Stato membro assicura che la strategia nazionale indichi le garanzie, le disposizioni e i controlli messi in atto per evitare il doppio finanziamento della stessa azione o operazione. 2.   Le organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall' del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall' del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (9) non attuano un programma operativo nello stesso periodo. 3.   Se del caso, fatte salve le disposizioni dell', paragrafi 1 e 3, e dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'importo del sostegno concesso per le misure contemplate da tale regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale. 4.   Il sostegno a favore di azioni ambientali identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o connessi all'agricoltura biologica di cui rispettivamente agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato II del suddetto regolamento per i pagamenti agro-climatico-ambientali e per le indennità a favore dell'agricoltura biologica. Detti massimali possono essere maggiorati in casi debitamente motivati per tenere conto di particolari circostanze, da giustificare nella strategia nazionale e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori. 5.   Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella. 6.   Se le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali beneficiano di programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:891:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo