Art. 19

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

In vigore dal 13 mar 2017
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono riconoscere le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento se l'associazione di organizzazioni di produttori è in grado di svolgere effettivamente tali attività. 2.   Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 può svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci. 3.   Per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, un'organizzazione di produttori è socia di una sola associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo. 4.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori.
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