Art. 20
Soci di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Soci di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare socia di un'associazione di organizzazioni di produttori.
2. I soci di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:
a)
essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b)
beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali soci sulle decisioni relative ai programmi operativi.
Storico versioni
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