Art. 17
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori
1. Se un'organizzazione di produttori ha una struttura giuridica che richiede un controllo democratico in base alla legislazione nazionale applicabile, si ritiene che soddisfi tale requisito ai fini del presente regolamento, a meno che lo Stato membro decida altrimenti.
2. Per le organizzazioni di produttori diverse da quella di cui al paragrafo 1 gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. La percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale è inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale.
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote o del capitale che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione che siano adottate misure atte ad evitare in ogni caso un abuso di potere da parte di tale persona giuridica.
In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuavano un programma operativo al 17 maggio 2014 la percentuale massima di quote o di capitale stabilita dallo Stato membro a norma del primo comma si applica solo dopo il termine di tale programma operativo.
3. Le autorità degli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, sui diritti di voto e sulle partecipazioni. Se i soci dell'organizzazione di produttori sono essi stessi persone giuridiche, tali controlli includono l'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono quote o capitale dei soci.
4. Gli Stati membri adottano misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.
Storico versioni
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