Art. 15

Fusioni di organizzazioni di produttori

In vigore dal 13 mar 2017
Fusioni di organizzazioni di produttori 1.   In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e le assegna un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L'organizzazione di produttori sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione. L' del presente regolamento si applica ai programmi operativi risultanti dalla fusione. 2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, lo svolgimento in parallelo dei programmi operativi fino alla loro conclusione naturale.
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