Art. 13

Esternalizzazione

In vigore dal 13 mar 2017
Esternalizzazione 1.   Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardano gli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori. 2.   L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività. Tuttavia, l'attività si considera svolta dall'organizzazione di produttori se è effettuata da un'associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l'organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale che soddisfa il requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8. 3.   La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione: a) contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni; b) stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate. I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno cinque anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.
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