Art. 32
Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono autorizzare i soci produttori di associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ma che sono soci di tali associazioni conformemente all', a finanziare le misure attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori socie.
2. Gli del presente regolamento e gli articoli da 4 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
3. Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all', paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori socia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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