Art. 4
Prodotti
In vigore dal 13 mar 2017
Prodotti
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
Storico versioni
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