Art. 4 · Prodotti

Art. 4

Prodotti

In vigore dal 13 mar 2017
Prodotti 1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento. 2.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:891:oj#art-4