Art. 3

Status giuridico delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 13 mar 2017
Status giuridico delle organizzazioni di produttori Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se del caso, essi stabiliscono inoltre disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi di detto articolo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulle persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento come organizzazioni di produttori.
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