Art. 33
Decisione
In vigore dal 13 mar 2017
Decisione
1. Gli Stati membri:
a)
approvano gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a quelle del presente capo;
b)
approvano i programmi operativi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; o
c)
respingono i programmi operativi o parti dei medesimi.
2. Gli Stati membri adottano una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.
Gli Stati membri comunicano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre il 20 gennaio successivo alla data di presentazione. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione.
Storico versioni
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