Art. 32 · Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

Art. 32

Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

In vigore dal 13 mar 2017
Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono autorizzare i soci produttori di associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ma che sono soci di tali associazioni conformemente all', a finanziare le misure attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori socie. 2.   Gli del presente regolamento e gli articoli da 4 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. 3.   Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all', paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori socia.
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