Art. 29
Norme complementari degli Stati membri
In vigore dal 13 mar 2017
Norme complementari degli Stati membri
Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.
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