Art. 26

Comunicazione dell'importo indicativo

In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazione dell'importo indicativo 1.   Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento gli importi indicativi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dei propri soci e dell'organizzazione di produttori o dell'associazione stessa al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre. 2.   Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.
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