Art. 36
Cessazione di un programma operativo e sospensione del riconoscimento
In vigore dal 13 mar 2017
Cessazione di un programma operativo e sospensione del riconoscimento
1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione.
2. L'aiuto ricevuto per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo non è recuperato, a condizione che:
a)
l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori abbia rispettato i criteri di riconoscimento e gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione; e
b)
gli investimenti finanziati con il sostegno del fondo di esercizio siano mantenuti in possesso di e utilizzati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dalle sue filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, o dai rispettivi soci almeno fino al termine del loro periodo di ammortamento di cui all', paragrafo 5. In caso contrario, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per finanziare tali investimenti è recuperato e rimborsato al FEAGA.
3. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati a causa dell'interruzione della misura.
4. Il presente articolo si applica mutatis mutandis in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.
5. L'aiuto indebitamente versato è recuperato in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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