Art. 38

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

In vigore dal 13 mar 2017
Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell', paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono, per motivi economici debitamente giustificati, essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo, se il loro periodo di ammortamento è superiore alla durata del programma operativo.
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