Art. 37

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

In vigore dal 13 mar 2017
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi (Art. 37 Regolamento (UE) 2017/891) — Testo vigente | Portale Normativo