Art. 39
Investimenti connessi alla gestione dei volumi
In vigore dal 13 mar 2017
Investimenti connessi alla gestione dei volumi
1. Gli Stati membri includono nella loro strategia nazionale l'elenco degli investimenti ammissibili allo scopo di rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato in conformità all', paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Prima di approvare i programmi operativi contenenti le azioni relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono la dimostrazione che l'investimento proposto è adatto a prevenire efficacemente la crisi o a resistervi meglio.
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