Art. 41
Reimpianto di frutteti
In vigore dal 13 mar 2017
Reimpianto di frutteti
1. Se gli Stati membri includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative misure adottate sono conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (12).
2. Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.
Storico versioni
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