Art. 40

Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione

In vigore dal 13 mar 2017
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione 1.   Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % e il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo. 3.   Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 1 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente al 4 % e al 2 %. 4.   Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.
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