Art. 76
Sanzioni nazionali
In vigore dal 13 mar 2017
Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (UE) n. 1306/2013, nel regolamento (UE) n. 1308/2013, nel presente regolamento o nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, gli Stati membri applicano sanzioni a livello nazionale per le irregolarità relative ai requisiti fissati in tali regolamenti, anche per quanto riguarda la mancata attuazione di un programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
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