Art. 75

Base del prezzo di entrata

In vigore dal 13 mar 2017
Base del prezzo di entrata 1.   Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell'allegato VII del presente regolamento. 2.   Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all' del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la garanzia di cui all'articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (15). A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione. Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (16), o se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la garanzia. 3.   Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso l'importatore costituisce una garanzia per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile. 4.   Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e a tal fine il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore. 5.   L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all' del regolamento (UE) n. 952/2013 o per determinare il valore in dogana di cui all', paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6. La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione. Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa. Qualora le norme di commercializzazione di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo degli ortofrutticoli siano indicati sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo dell'ortofrutticolo che costituiscono parte della partita sono indicati sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna. 6.   Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore. Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
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