Art. 74
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:
a)
i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri e
b)
i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d'importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis.
Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono rilevati:
a)
per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A;
b)
per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
c)
nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.
Essi sono ridotti dei seguenti importi:
a)
un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze e
b)
le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.
Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati immediatamente alla Commissione.
3. I prezzi rilevati a norma del paragrafo 2, se stabiliti nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti:
a)
di un importo pari al 9 % per tenere conto del margine commerciale del grossista e
b)
di un importo pari a 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i seguenti prezzi sono considerati rappresentativi:
a)
i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
b)
i prezzi dei prodotti delle categorie I e II, se i quantitativi di queste categorie rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
c)
i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, salvo qualora si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle loro caratteristiche qualitative, tali prodotti non sono normalmente commercializzati nella categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui al primo comma, lettera c), si applica previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.
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