Art. 54
Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e i seguenti documenti:
a)
entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica l'importo complessivo dei fondi di esercizio e l'importo totale dell'aiuto finanziario concesso dall'Unione compreso in tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;
b)
entro il 15 novembre di ogni anno, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento in vigore nell'anno precedente. Tale relazione annuale contiene le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento;
c)
entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l'anno di esecuzione in corso. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:
i)
l'importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, l'aiuto finanziario dell'Unione e i contributi degli Stati membri, dei gruppi di produttori e dei loro soci;
ii)
una ripartizione degli aiuti concessi a norma dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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