Art. 52
Livello di organizzazione dei produttori e definizione di «regione»
In vigore dal 13 mar 2017
Livello di organizzazione dei produttori e definizione di «regione»
1. Ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da:
a)
organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e
b)
gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e associazioni di produttori e organizzazioni di produttori di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il valore degli ortofrutticoli prodotti è diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.
Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. L' si applica mutatis mutandis.
Solo gli ortofrutticoli prodotti nella regione interessata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dai gruppi di produttori e dai loro soci e da essi ottenuti e commercializzati sono inclusi nel calcolo di tale valore.
Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando la media dei livelli di organizzazione, calcolata in conformità del paragrafo 1, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, è inferiore al 20 %.
3. Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui ai paragrafi 1 e 2 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale.
4. Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità del paragrafo 1.
Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.
Se uno Stato membro chiede un rimborso parziale dell'aiuto finanziario nazionale a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la richiesta riguarda la stessa definizione delle regioni specificata nella richiesta di autorizzazione.
Storico versioni
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