Art. 55

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, la media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato VI nel corso della settimana precedente, se dispongono dei relativi dati. Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui alla parte B dello stesso allegato sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I. Gli Stati membri comunicano una sola media ponderata dei prezzi corrispondente ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all'allegato VI del presente regolamento. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o forme di presentazione diversi da quelli indicati in tale allegato, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi. I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto. 2.   Gli Stati membri individuano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli interessati. Essi comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi e il loro peso nella media in occasione della prima comunicazione o di modifiche successive. Essi possono comunicare altri prezzi su base volontaria.
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