Art. 57

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

In vigore dal 13 mar 2017
Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi 1.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati per l'elaborazione degli indicatori applicabili alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi. 2.   L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati: a) verifichino la qualità dell'esecuzione del programma; b) individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o riesami del programma operativo; c) forniscano informazioni sugli obblighi di comunicazione. Le informazioni sui risultati delle attività di sorveglianza sono incluse nella relazione annuale di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. 3.   La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo conformemente all', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L'esercizio di valutazione esamina i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine sono utilizzati gli indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale, agli investimenti e ai risultati. Se del caso, l'esercizio di valutazione comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti: a) la prevenzione dell'erosione del suolo; b) un uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari; c) la protezione degli habitat e della biodiversità e d) la tutela del paesaggio. I risultati dell'esercizio sono utilizzati per: a) migliorare la qualità del programma operativo; b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo e c) trarre insegnamenti utili per migliorare i futuri programmi operativi. La relazione di valutazione è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
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Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi (Art. 57 Regolamento (UE) 2017/891) — Testo vigente | Portale Normativo