Art. 58
Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale
In vigore dal 13 mar 2017
Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale
1. Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione degli indicatori di cui all'. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.
2. La sorveglianza è permanente per monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi dei programmi operativi. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori. L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:
a)
verifichino la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;
b)
individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi.
3. La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali e del penultimo anno trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:
a)
migliorare la qualità della strategia;
b)
individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali della strategia.
La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2020. I risultati fanno parte della relazione nazionale annuale di cui all', lettera b), relativa allo stesso anno. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle misure stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
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