Art. 60
Frodi
In vigore dal 13 mar 2017
Frodi
1. Gli Stati membri sospendono i pagamenti e il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori che sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al completamento dei relativi accertamenti.
2. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione, se risulta che un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori abbia commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri:
a)
revocano il riconoscimento di tale organizzazione o associazione;
b)
escludono le azioni in causa dal sostegno a favore del programma operativo e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni e
c)
escludono tale organizzazione o associazione dal riconoscimento nel corso dell'anno successivo.
Storico versioni
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