Art. 62

Sanzioni amministrative a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 13 mar 2017
Sanzioni amministrative a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro 1.   Se, a seguito del controllo di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono state riscontrate inadempienze con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 che superano le tolleranze stabilite, l'organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione calcolata in base alla proporzione dei prodotti ritirati non conformi: a) se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi effettivamente ritirati a norma dell' del presente regolamento, la sanzione è pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi; b) se tali quantitativi sono compresi tra il 10 % e il 25 % dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi; o c) se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato a norma dell' del presente regolamento. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'.
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Sanzioni amministrative a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro (Art. 62 Regolamento (UE) 2017/891) — Testo vigente | Portale Normativo