Art. 44

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro 1.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di ritirare i prodotti. La comunicazione reca un elenco dei prodotti da ritirare, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Le comunicazioni comprendono una dichiarazione scritta attestante che i prodotti da ritirare sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. 2.   Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, con particolare riguardo alla tempistica.
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