Art. 45

Sostegno

In vigore dal 13 mar 2017
Sostegno 1.   Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato IV. Per i prodotti non inclusi nell'allegato IV gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % della media dei prezzi di mercato per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita. Se l'organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all'indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale degli ortofrutticoli. 2.   I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento. Il volume della produzione commercializzata di cui al primo comma corrisponde alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. La percentuale di cui al primo comma corrisponde a valori medi annuali per un periodo di tre anni, compreso l'anno in questione e i due anni precedenti, con un margine annuo di superamento di cinque punti percentuali. 3.   In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
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