Art. 47

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

In vigore dal 13 mar 2017
Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato 1.   I destinatari dei prodotti ritirati di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si impegnano a: a) rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi; b) tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi; c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita. Gli Stati membri possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere la contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi inferiori a un massimale che essi devono determinare sulla base di un'analisi dei rischi documentata. 2.   I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a: a) rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi; b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se lo Stato membro lo ritiene necessario benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna; c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e d) non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.
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