Art. 49

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 13 mar 2017
Obblighi degli Stati membri Gli Stati membri adottano: a) modalità di applicazione delle misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili; b) disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Gli Stati membri verificano la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Se ritengono che le misure non siano state eseguite correttamente, gli Stati membri non ne autorizzano l'applicazione.
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