Art. 48

Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta

In vigore dal 13 mar 2017
Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta 1.   La raccolta verde e la mancata raccolta di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali. 2.   Le piante ortofrutticole oggetto di raccolta verde o di mancata raccolta non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione. 3.   La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. Il primo comma non si applica nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione. Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l'applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa. La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente. 4.   Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Gli Stati membri fissano, a norma dell', primo comma, lettera a), gli importi per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di effettuare un'operazione di raccolta verde o di mancata raccolta.
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