Art. 61

Sanzione per gli importi non ammissibili

In vigore dal 13 mar 2017
Sanzione per gli importi non ammissibili 1.   I pagamenti sono calcolati in funzione delle azioni ammissibili. 2.   Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso stabilisce: a) l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto; b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto. 3.   Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una sanzione. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), e quello calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b). Non si applica tuttavia alcuna sanzione se l'organizzazione di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche. 5.   Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato. 6.   Se alla fine del programma operativo le condizioni di cui all', paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono state rispettate, l'importo totale dell'aiuto per l'ultimo anno del programma operativo è ridotto in proporzione all'importo delle spese non sostenute per azioni ambientali.
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Sanzione per gli importi non ammissibili (Art. 61 Regolamento (UE) 2017/891) — Testo vigente | Portale Normativo