Art. 56

Indicatori comuni di rendimento

In vigore dal 13 mar 2017
Indicatori comuni di rendimento 1.   I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi, nonché l'efficienza e l'efficacia rispetto a tali obiettivi. 2.   I progressi, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, relativi alla situazione iniziale nonché agli investimenti (esecuzione finanziaria), ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi attuati. 3.   Gli Stati membri possono specificare ulteriori indicatori nella loro strategia nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:891:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo