Art. 60
Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato
In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato
1. Per tutti i lotti conferiti all'ammasso, l'organismo pagatore effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale di cui all', paragrafo 1, per verificare i quantitativi contrattuali indicati all'. I controlli comprendono un esame del registro del magazzino di cui all', paragrafo 5 e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.
Per le carni, i controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato e, per l'olio di olio di oliva, prima della sigillatura ufficiale dei contenitori.
In circostanze debitamente giustificate, l'organismo pagatore può prorogare fino a 15 giorni il periodo di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
2. Oltre ai controlli di cui al paragrafo 1, è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.
Per i formaggi, i controlli fisici sono effettuati su tutti i lotti per accertarne il quantitativo contrattuale.
3. Durante il periodo di ammasso, l'organismo pagatore procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato e che lo zucchero conservato sfuso si trovi effettivamente nel silo designato dall'operatore. Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti. Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati a norma del paragrafo 2, salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.
Il controllo senza preavviso di cui al primo comma non è necessario se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano uscire dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli.
4. Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, o prima di iniziare le operazioni di svincolo dei prodotti laddove si applichi l', paragrafo 3, l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.
Oltre ai controlli di cui al primo comma, è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.
5. Se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano essere ritirati dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli, i controlli di cui ai paragrafi 3 e 4 possono limitarsi a verificare la presenza e l'integrità dei sigilli.
Storico versioni
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