Art. 48

Periodo di ammasso contrattuale

In vigore dal 18 mag 2016
Periodo di ammasso contrattuale 1.   Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo: (a) alla data della comunicazione di cui all', paragrafo 3 o alla data di ricevimento di una domanda ammissibile fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, per i prodotti già conferiti all'ammasso; (b) alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3, per i prodotti non ancora all'ammasso. 2.   L'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale può essere fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato, secondo le disposizioni dell', paragrafo 1, lettera f). In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (18), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.
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