Art. 44
Decisioni individuali sulle offerte
In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni individuali sulle offerte
1. Se non è stato fissato un importo massimo di aiuto all'ammasso privato, tutte le offerte sono respinte.
2. Se è stato fissato un importo massimo di aiuto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori a tale importo, fatto salvo l', paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.
L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate a norma dell'.
3. L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all', paragrafo 1.
L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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