Art. 43
Decisioni sull'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato
In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni sull'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato
1. In base alle offerte comunicate a norma dell' la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1370/2013, decide:
(a)
di non fissare un importo massimo dell'aiuto; oppure
(b)
di fissare un importo massimo dell'aiuto.
2. Se la gara è soggetta a un quantitativo complessivo di cui all', paragrafo 1, lettera g), e se l'aggiudicazione dei quantitativi totali per i quali l'importo è stato offerto comporta il superamento del quantitativo complessivo, la Commissione, a norma della procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, adotta una decisione che fissa un coefficiente di attribuzione. Il coefficiente si applica alle offerte che sono state ammesse a livello dell'importo massimo dell'aiuto.
In deroga all', paragrafo 6, l'operatore al quale si applica un coefficiente di attribuzione può ritirare la propria offerta entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.
3. Le decisioni sull'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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