Art. 4

Accertamento dell'ammissibilità dei prodotti

In vigore dal 18 mag 2016
Accertamento dell'ammissibilità dei prodotti 1.   L'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico è accertata secondo i metodi previsti nelle seguenti disposizioni: (a) per i cereali: nell'allegato I, parti I, II, III e IV; (b) per il riso: nell'allegato II, parte I; (c) per le carni bovine: nell'allegato III, parte I; (d) per il burro: nell'allegato IV, parte I del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (14); (e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parte I, del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008; 2.   I metodi per determinare la qualità dei cereali all'intervento pubblico di cui all'allegato I sono definiti nell'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.
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