Art. 3

Luoghi di ammasso all'intervento

In vigore dal 18 mag 2016
Luoghi di ammasso all'intervento 1.   Ogni luogo di ammasso all'intervento («luogo di ammasso») possiede una capacità minima di ammasso di: (a) per i cereali: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19, 15 000 tonnellate dal periodo 2019/20; (b) per il riso: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19; (c) per il burro e il latte scremato in polvere: 400 tonnellate, 600 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017, 800 tonnellate dal periodo 2018; Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono continuare ad applicare, dal periodo 2019/20, una capacità minima di ammasso di 10 000 tonnellate. 2.   Ai fini del presente articolo, per «capacità minima di ammasso» s'intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento. 3.   L'organismo pagatore può derogare al paragrafo 1 soltanto se dimostra che la capacità minima di ammasso specificata in tale paragrafo non è disponibile e se i luoghi di ammasso sostitutivi hanno accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.
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