Art. 2
Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande
In vigore dal 18 mag 2016
Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande
1. Gli operatori presentano le offerte all'intervento pubblico e le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato con il metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore dello Stato membro interessato.
2. L'offerta o la domanda è ammissibile se presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'offerta o la domanda è presentata e contiene, sul modulo messo a disposizione dall'organismo pagatore, almeno le seguenti informazioni:
(a)
nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;
(b)
prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC, ove del caso;
(c)
quantitativo offerto o richiesto, subordinato alle quantità minime di cui all', ove del caso.
3. L'offerta o la domanda non contiene altre condizioni supplementari dell'operatore oltre a quelle del presente regolamento o del corrispondente regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.
4. Se il termine per la presentazione delle offerte o delle domande è un giorno festivo, le offerte o le domande sono presentate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente.
5. Le offerte o le domande presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo d'intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.
6. Una volta presentate, né le offerte né le domande possono essere ritirate o modificate.
7. L'organismo pagatore registra le offerte o le domande ammissibili e i relativi quantitativi il giorno in cui sono ricevute.
8. Diritti e obblighi derivanti dall'accettazione dell'offerta o della domanda non sono trasferibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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