Art. 5
Quantitativi minimi di prodotti offerti
In vigore dal 18 mag 2016
Quantitativi minimi di prodotti offerti
1. I quantitativi minimi dei prodotti offerti all'intervento sono i seguenti:
(a)
per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco: 160 tonnellate;
(b)
per il frumento (grano) duro: 20 tonnellate;
(c)
per il riso: 40 tonnellate;
(d)
per le carni bovine: 20 tonnellate;
(e)
per il burro: 30 tonnellate;
(f)
per il latte scremato in polvere: 30 tonnellate.
Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono decidere di applicare un quantitativo minimo di 120 tonnellate per frumento (grano) tenero, orzo e granturco.
2. L'organismo pagatore può fissare un quantitativo minimo superiore a quello indicato al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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