Art. 5

Quantitativi minimi di prodotti offerti

In vigore dal 18 mag 2016
Quantitativi minimi di prodotti offerti 1.   I quantitativi minimi dei prodotti offerti all'intervento sono i seguenti: (a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco: 160 tonnellate; (b) per il frumento (grano) duro: 20 tonnellate; (c) per il riso: 40 tonnellate; (d) per le carni bovine: 20 tonnellate; (e) per il burro: 30 tonnellate; (f) per il latte scremato in polvere: 30 tonnellate. Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono decidere di applicare un quantitativo minimo di 120 tonnellate per frumento (grano) tenero, orzo e granturco. 2.   L'organismo pagatore può fissare un quantitativo minimo superiore a quello indicato al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro in questione.
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