Art. 42

Comunicazione delle offerte e delle domande alla Commissione

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazione delle offerte e delle domande alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte e le domande ammissibili entro i seguenti termini: (a) per le gare, i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara; (b) per le domande, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi dei prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con relative informazioni. La Commissione può prescrivere che le comunicazioni siano più frequenti laddove tali informazioni siano necessarie ai fini della gestione del regime. 2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA. 3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta o una domanda ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».
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