Art. 39

Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto

In vigore dal 18 mag 2016
Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto 1.   Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto può contenere le informazioni seguenti: (a) prodotti o tipi di prodotti, con corrispondente codice NC, se applicabile; (b) in caso di aiuto fissato in anticipo, l'importo dell'aiuto all'ammasso per unità di misura dei prodotti in questione; (c) unità di misura dei quantitativi; (d) se l'offerta o l'aiuto fissato in anticipo si riferisce a prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso; (e) in caso di offerta, la durata («durata dell'offerta») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte; in caso di aiuto fissato in anticipo, il periodo durante il quale si può presentare domanda; (f) la durata dell'ammasso; (g) il quantitativo complessivo, se applicabile; (h) il quantitativo minimo per offerta o domanda; (i) l'importo della cauzione per unità di misura per le offerte e, se applicabile, per le domande; (j) i periodi di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso; (k) le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, se del caso; 2.   Se la concessione dell'aiuto all'ammasso privato è limitata a determinati Stati membri o regioni di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le offerte e le domande possono essere presentate solo nello o negli Stati membri interessati. 3.   In caso di gara, decorrono almeno sei giorno tra l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione recante apertura della gara e la prima data di presentazione delle offerte.
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