Art. 39
Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto
In vigore dal 18 mag 2016
Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto
1. Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto può contenere le informazioni seguenti:
(a)
prodotti o tipi di prodotti, con corrispondente codice NC, se applicabile;
(b)
in caso di aiuto fissato in anticipo, l'importo dell'aiuto all'ammasso per unità di misura dei prodotti in questione;
(c)
unità di misura dei quantitativi;
(d)
se l'offerta o l'aiuto fissato in anticipo si riferisce a prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso;
(e)
in caso di offerta, la durata («durata dell'offerta») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte; in caso di aiuto fissato in anticipo, il periodo durante il quale si può presentare domanda;
(f)
la durata dell'ammasso;
(g)
il quantitativo complessivo, se applicabile;
(h)
il quantitativo minimo per offerta o domanda;
(i)
l'importo della cauzione per unità di misura per le offerte e, se applicabile, per le domande;
(j)
i periodi di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso;
(k)
le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, se del caso;
2. Se la concessione dell'aiuto all'ammasso privato è limitata a determinati Stati membri o regioni di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le offerte e le domande possono essere presentate solo nello o negli Stati membri interessati.
3. In caso di gara, decorrono almeno sei giorno tra l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione recante apertura della gara e la prima data di presentazione delle offerte.
Storico versioni
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