Art. 37
Buono di ritiro
In vigore dal 18 mag 2016
Buono di ritiro
1. Una volta versato l'importo di cui all', l'organismo pagatore rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:
(a)
il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;
(b)
il luogo di ammasso nel quale è immagazzinato il prodotto;
(c)
la data ultima per il ritiro del prodotto.
2. L'operatore ritira il prodotto aggiudicato entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all', paragrafo 3. Dopo tale periodo, spese e rischi sono a carico dell'operatore.
Storico versioni
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