Art. 36
Vendite da parte degli Stati membri
In vigore dal 18 mag 2016
Vendite da parte degli Stati membri
1. Se in uno Stato membro non è stata indetta una gara a norma dell', l'organismo pagatore stesso può indirne per vendere i prodotti all'intervento quando il quantitativo residuo totale nei luoghi di ammasso è complessivamente inferiore a:
(a)
10 000 tonnellate per ciascun cereale;
(b)
2 000 tonnellate per il riso;
(c)
200 tonnellate per le carni bovine, il burro o il latte scremato in polvere.
2. Il capo II del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il presente capo si applicano ad una gara indetta da un organismo pagatore in conformità al paragrafo 1, ad eccezione dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, lettera b), dell', paragrafo 1, lettere a) e e), dell' e dell', paragrafo 2, del presente regolamento. L', paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, alla decisione corrispondente dello Stato membro.
3. Nell'ambito dei quantitativi fissati al paragrafo 1, gli organismi pagatori possono mettere direttamente in vendita prodotti che risultano deteriorati o che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto del controllo successivo all'intervento, a norma dell', paragrafo 3, primo comma, lettera g) e dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
4. Gli organismi pagatori garantiscono la parità di accesso a tutte le parti interessate.
Storico versioni
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