Art. 28
Apertura della gara
In vigore dal 18 mag 2016
Apertura della gara
1. I prodotti presi in consegna in regime d'intervento pubblico e disponibili per la vendita sono venduti mediante gara.
2. La gara è aperta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara.
Il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del suddetto regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Si possono indire gare per la vendita di prodotti conservati in una o più regioni dell'Unione o di uno Stato membro.
4. Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati:
(a)
i prodotti contemplati, in particolare:
i)
per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;
ii)
per le carni bovine, i tagli pertinenti;
(b)
la durata della gara («periodo di gara») e i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte;
(c)
per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta;
(d)
l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta.
Inoltre, il regolamento di esecuzione può contenere:
(a)
i quantitativi globali oggetto della gara;
(b)
se opportuno, disposizioni relative alle spese di trasporto per i cereali e il riso.
5. La gara può essere limitata a determinati usi o destinazioni e comprende disposizioni per verificarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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